TY - JOUR
T1 - Sulla legittimazione dell’amministratore di s.p.a. revocato ad impugnare la deliberazione assembleare di revoca
AU - Calagna, Francesca
PY - 2013
Y1 - 2013
N2 - Prendendo le mosse dal provvedimento reso dal tribunale di Palermo, il presente commento procede ad una ricostruzione del dibattito circa la legittimazione dell’amministratore revocato di s.p.a. ad impugnare la stessa deliberazione assembleare di revoca. Rilievo centrale assumono, da un canto, la ricognizione degli interessi tutelati dal meccanismo delle impugnazioni di cui agli artt. 2377 ss. c.c.; e, dall’altro, l’interpretazione di tali disposizioni da parte del tribunale, in ordine alla legittimazione attiva ad impugnare, riconosciuta dal decidente anche all’amministratore revocato. Particolare importanza assume, inoltre, il processo di valutazione comparativa, ex art. 2378, quarto comma, c.c., tra gli interessi in gioco, rispettivamente della compagine sociale e dell’amministratore, alla luce dei connotati distintivi della fattispecie de qua, ove primario rilievo viene attribuito alla serena attività gestionale della società, che verrebbe compromessa – afferma il Tribunale – dal conflitto, e dalla mancanza di un adeguato rapporto fiduciario, tra i due soci di maggioranza e l’amministratore.
AB - Prendendo le mosse dal provvedimento reso dal tribunale di Palermo, il presente commento procede ad una ricostruzione del dibattito circa la legittimazione dell’amministratore revocato di s.p.a. ad impugnare la stessa deliberazione assembleare di revoca. Rilievo centrale assumono, da un canto, la ricognizione degli interessi tutelati dal meccanismo delle impugnazioni di cui agli artt. 2377 ss. c.c.; e, dall’altro, l’interpretazione di tali disposizioni da parte del tribunale, in ordine alla legittimazione attiva ad impugnare, riconosciuta dal decidente anche all’amministratore revocato. Particolare importanza assume, inoltre, il processo di valutazione comparativa, ex art. 2378, quarto comma, c.c., tra gli interessi in gioco, rispettivamente della compagine sociale e dell’amministratore, alla luce dei connotati distintivi della fattispecie de qua, ove primario rilievo viene attribuito alla serena attività gestionale della società, che verrebbe compromessa – afferma il Tribunale – dal conflitto, e dalla mancanza di un adeguato rapporto fiduciario, tra i due soci di maggioranza e l’amministratore.
UR - http://hdl.handle.net/10447/74988
M3 - Article
VL - 00
JO - LE SOCIETÀ
JF - LE SOCIETÀ
SN - 1591-2094
ER -