Riduzione di capitale e diritto al rimborso del socio recedente di Banca di Credito Cooperativo alla luce del D. L. 24 Gennaio 2015, n.3

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Abstract

Il terzo comma dell'art. 2378 c.c. subordina la proposizione del ricorso per lasospensione dell'esecuzione della deliberazione all'avvenuto deposito,anche in copia, della citazione per impugnazione della stessadeliberazione, prevedendo così un termine iniziale per la proponibilità delricorso, ma non imponendone la contestualità con la citazione, nullaimpedendo che la proposizione dell'istanza di sospensione venga effettuatain un momento successivo.Alla riduzione di capitale per perdite in società cooperativa si applica ilprimo comma dell'art. 2446 c.c., di modo che risulta obbligatoria laconvocazione dell'assemblea da parte dell'organo amministrativo,malgrado non sussista alcun obbligo di procedere alle operazioni diriduzione di capitale, di cui ai comma 2 e 3 della stessa disposizione.La facoltà di rinvio del rimborso delle azioni del socio recedente di Bancadi credito cooperativo, introdotta dal nuovo comma 2-ter dell'art. 28 TUB,può essere esercitata senza che comporti una privazione sostanziale del diritto di recesso
Lingua originaleItalian
Numero di pagine11
RivistaGIUSTIZIA CIVILE.COM
Stato di pubblicazionePublished - 2016

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