TY - CHAP
T1 - Note controcorrente in tema di nome familiare completo e rivendicazione di titoli nobiliari nei tribunali ecclesiastici
AU - Bordonali, Salvatore
PY - 2009
Y1 - 2009
N2 - Il diritto al nome familiare è stato oggetto di molte discussioni e risente dei profondi cambiamenti che si vanno operando nel contesto nazionale ed europeo. Cambiano i legami interni nella famiglia e la struttura di questa. Tuttavia il nome continua ad assolvere alla fondamentale funzione di identificare un soggetto rispetto un dato contesto sociale. Permane nel nome anche la funzione di tramandare un patrimonio familiare storico e ciò giustifica, insieme all’esistenza d’una apposita norma costituzionale (XIV cost. transit.), la possibilità di completare il cognome familiare con l’eventuale predicato nobiliare appartenete alla famiglia e riconosciuto prima dell’avvento del Fascismo.Dal momento che i titoli nobiliari sono stati privati dalla Costituzione repubblicana del riconoscimento giuridico, pur non avendoli aboliti e pur sopravvivendo in parecchi Stati europei (e non), si è verificato un vuoto di giurisdizione che suscita parecchi tentativi di raggiungere il risultato per vie traverse.Tale appare il ricorso ai tribunali ecclesiastici della Chiesa che non hanno sui titoli italiani competenza. Ciò anche in base al diritto canonico, specie dopo il Concilio Vaticano II; Viceversa, la competenza sembra sussistete per i titoli di origine pontificia nei tribunali della Città del Vaticano.Un aspetto particolare concerne l’istituto dell’adozione, dove per il diritto nobiliare è esclusa la successione nel titolo. Dal momento che l’ordinamento canonico ha recepito la norma dello Stato italiano che per i minori d’età non distingue tra figli adottati e legittimi, è sorto il quesito circa l’eventuale passaggio di un titolo per adozione nel diritto canonico e se vi sia un’utilizzabilità nell’ordinamento dello Stato. La tesi affermativa appare poco fondata in quanto nel diritto canonico permane una differenza, pur circoscritta, tra i due tipi di adozione, e anche perché i tribunali vaticani per la legislazione nobiliare fanno riferimento a quella italiana precostituzionale, che esclude il passaggio di titoli nobiliari per adozione.
AB - Il diritto al nome familiare è stato oggetto di molte discussioni e risente dei profondi cambiamenti che si vanno operando nel contesto nazionale ed europeo. Cambiano i legami interni nella famiglia e la struttura di questa. Tuttavia il nome continua ad assolvere alla fondamentale funzione di identificare un soggetto rispetto un dato contesto sociale. Permane nel nome anche la funzione di tramandare un patrimonio familiare storico e ciò giustifica, insieme all’esistenza d’una apposita norma costituzionale (XIV cost. transit.), la possibilità di completare il cognome familiare con l’eventuale predicato nobiliare appartenete alla famiglia e riconosciuto prima dell’avvento del Fascismo.Dal momento che i titoli nobiliari sono stati privati dalla Costituzione repubblicana del riconoscimento giuridico, pur non avendoli aboliti e pur sopravvivendo in parecchi Stati europei (e non), si è verificato un vuoto di giurisdizione che suscita parecchi tentativi di raggiungere il risultato per vie traverse.Tale appare il ricorso ai tribunali ecclesiastici della Chiesa che non hanno sui titoli italiani competenza. Ciò anche in base al diritto canonico, specie dopo il Concilio Vaticano II; Viceversa, la competenza sembra sussistete per i titoli di origine pontificia nei tribunali della Città del Vaticano.Un aspetto particolare concerne l’istituto dell’adozione, dove per il diritto nobiliare è esclusa la successione nel titolo. Dal momento che l’ordinamento canonico ha recepito la norma dello Stato italiano che per i minori d’età non distingue tra figli adottati e legittimi, è sorto il quesito circa l’eventuale passaggio di un titolo per adozione nel diritto canonico e se vi sia un’utilizzabilità nell’ordinamento dello Stato. La tesi affermativa appare poco fondata in quanto nel diritto canonico permane una differenza, pur circoscritta, tra i due tipi di adozione, e anche perché i tribunali vaticani per la legislazione nobiliare fanno riferimento a quella italiana precostituzionale, che esclude il passaggio di titoli nobiliari per adozione.
KW - Stato Città del Vaticano
KW - XIV disposizione costituzionale
KW - adozione civile
KW - can. 1401
KW - can. 221
KW - cognome familiare
KW - cognomizzazione del predicato nobiliare
KW - diritto canonico
KW - fonti di nobiltà
KW - giurisdizione dei tribunali ecclesiastici
KW - normativa canonistica
KW - predicati nobiliari
KW - rivendicazione di titoli nobiliari
KW - valore giuridico dei titoli nobiliari
KW - Stato Città del Vaticano
KW - XIV disposizione costituzionale
KW - adozione civile
KW - can. 1401
KW - can. 221
KW - cognome familiare
KW - cognomizzazione del predicato nobiliare
KW - diritto canonico
KW - fonti di nobiltà
KW - giurisdizione dei tribunali ecclesiastici
KW - normativa canonistica
KW - predicati nobiliari
KW - rivendicazione di titoli nobiliari
KW - valore giuridico dei titoli nobiliari
UR - http://hdl.handle.net/10447/56895
M3 - Chapter
SN - 978-88-598-0505-2
SP - 111
EP - 128
BT - Diritto Privato. Studi in onore di Antonio Palazzo, vol. II
ER -