nota, Tribunale di Salerno, sentenza 13 febbraio 2015

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Abstract

La responsabilità dell’imprenditore/armatore esercente l’attività di trasporto e noleggio della motobarca e dell’equipaggio, per sinistri occorsi in pregiudizio dei clienti che utilizzino i mezzi e l’organizzazione posta a loro disposizione, soggiace alla disciplina della responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2050 c.c.; ne consegue che grava sul convenuto l'onere di dimostrare l'esistenza di aver adottato tutte misure offerte dalla tecnica e a propria disposizione secondo le circostanze del caso, non essendo sufficiente la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o comunque di prudenza.Nell’ambito di applicabilità dell’art. 2050 c.c. possono inquadrarsi anche gli eventi collegati ad una condotta omissiva, a condizione che si tratti di omissione qualificata, come nel caso in cui il soggetto non adotti le misure preventive rispetto al verificarsi dei danni alle quali sia tenuto per legge o per contratto.
Lingua originaleItalian
Stato di pubblicazionePublished - 2015

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