Le ragioni del silenzio (apparente): l’atteggiamentodella giurisprudenza italiana rispetto alle citazioni dottrinariea confronto con quello della giurisprudenza inglese

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Abstract

Il lavoro affronta il tema dei rapporti tra dottrina e giurisprudenza, ed inparticolare del recepimento della prima da parte della seconda, nella prospettivadel raffronto tra esperienza giuridica italiana ed inglese. La prima apparedominata da divieti normativi, succedutisi fin dalle disposizioni presenti in alcunistati dell’Italia pre-unitaria, di citazione nelle sentenze degli autori giuridici.Si cerca di risalire alle ragioni di questo divieto, presente anche nel vigentecodice di procedura civile. Ma il divieto stesso è privo di sanzione, sicché èsempre stato qualificato come norma imperfetta la cui inosservanza non puòdar luogo ad alcuna sanzione processuale della sentenza.Malgrado l’esistenza del divieto di cui all’art. 118 comma 3 delle disposizionid’attuazione del codice di procedura civile, è agevole verificare che in concretola giurisprudenza italiana fa sostanziale ricorso, pur non citandoli espressamente,al pensiero di autori giuridici, traendone ispirazione per le proprie decisioni.Il saggio riferisce anche di una crescente tendenza della giurisprudenzaitaliana a farsi promotrice di orientamenti sostanzialmente creativi, cui partedella dottrina finisce per prestare remissiva adesione.Nell’ordinamento inglese mancano disposizioni direttamente proibitive dell’utilizzazionenelle sentenze della dottrina. Vi sono, tuttavia, ostacoli di naturaculturale – rappresentati dal tradizionale rifiuto delle astrazioni concettuali daparte della giurisprudenza – che limitano parecchio il concreto ricorso ai beneficidel formante dottrinario.La conclusione è nel senso cheappare necessario il dialogo tra dottrina egiurisprudenza in ogni ordinamento giuridico: un celebre giudice inglese dell’alloraHouse of Lords le paragonò ai viandanti dei racconti di Canterbury.Sta nella fecondità effettiva di questo dialogo, tanto nel diritto italiano quantoin quello inglese, e non nell’esistenza di norme formali sull’ammissibilità dellecitazioni giurisprudenziali di autori giuridici, la vera risposta circa l’intensità deldialogo tra formante dottrinario e formante giurisprudenziale.
Lingua originaleItalian
pagine (da-a)25-42
Numero di pagine18
RivistaANNUARIO DI DIRITTO COMPARATO E DI STUDI LEGISLATIVI
Stato di pubblicazionePublished - 2015

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