Abstract
Non vi è dubbio che sarebbe opportuno prevedere l’instaurazione di una forma di controllo in ordine allapronuncia (o alla mancata pronuncia) di cui all’art. 42 c.p.p.; non si ritiene, però, che, a fronte del silenziodel legislatore su tale profilo, sulla base di un’esegesi costituzionalmente orientata della disciplina codicisticavigente, il provvedimento de quo, possa essere modificato nel contenuto da parte del giudicesubentrato nel corso del nuovo dibattimento, in forza degli ordinari poteri di ammissione e assunzionedella prova, sia pure nel contraddittorio tra le parti. Appare, dunque, doveroso un intervento legislativoal riguardo che, idoneo a superare ogni dubbio di legittimità costituzionale, sancisca il sindacato in ordineal provvedimento che decide sugli atti.
Lingua originale | Italian |
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Titolo della pubblicazione ospite | cassazione penale |
Numero di pagine | 11 |
Stato di pubblicazione | Published - 2013 |