TY - JOUR
T1 - Il regime processuale delle eccezioni di difetto di legittimazione attiva e passiva e di difetto di titolarità del rapporto. La parola alle Sezioni Unite (Cass. ord. 13 febbraio 2015, n. 2977)
AU - Russo, Federico
PY - 2015
Y1 - 2015
N2 - Il contributo, muovendo dall'esame all'ordinanza di remissione alle Sezioni Unite Cass. 13 febbraio 2015 n. 2977, si propone di riesaminare la vexata quaestio della distinzione tra (difetto di) legittimazione attiva e passiva e (difetto di) titolarità delle posizioni giuridiche, attive e passive, dedotte. Si affronta, in particolare, il problema dell'identità o della diversità delle due fattispecie e, sopratutto, si analizza il loro regime processuale nel sistema delle eccezioni. In particolare si conclude che nessuna delle due potenziali difese del convenuto - difetto di legittimazione e della titolarità della posizione giuridica dedotta - costituisce un'eccezione in senso stretto, bensì: a) l'eccezione di difetto di legittimazione attiva o passiva costituisce una mera contestazione del diritto, sempre rilevabile d'ufficio, giusta il principio iura novit curia; b) l'eccezione di difetto di titolarità della posizione giuridica costituisce una mera contestazione del fatto (se essa non presuppone l'allegazione di alcun fatto nuovo), ovvero una eccezione-deduzione di un fatto nuovo impeditivo, modificativo del diritto. Nell'uno e nell'altro caso essa sfuggirà al regime delle eccezioni in senso proprio, e sarà rilevabile ex officio, sempre che il fatto posto a fondamento sia stato dedotto tempestivamente da una qualunque delle parti o sia stato comunque provato all'esito dell'istruttoria.
AB - Il contributo, muovendo dall'esame all'ordinanza di remissione alle Sezioni Unite Cass. 13 febbraio 2015 n. 2977, si propone di riesaminare la vexata quaestio della distinzione tra (difetto di) legittimazione attiva e passiva e (difetto di) titolarità delle posizioni giuridiche, attive e passive, dedotte. Si affronta, in particolare, il problema dell'identità o della diversità delle due fattispecie e, sopratutto, si analizza il loro regime processuale nel sistema delle eccezioni. In particolare si conclude che nessuna delle due potenziali difese del convenuto - difetto di legittimazione e della titolarità della posizione giuridica dedotta - costituisce un'eccezione in senso stretto, bensì: a) l'eccezione di difetto di legittimazione attiva o passiva costituisce una mera contestazione del diritto, sempre rilevabile d'ufficio, giusta il principio iura novit curia; b) l'eccezione di difetto di titolarità della posizione giuridica costituisce una mera contestazione del fatto (se essa non presuppone l'allegazione di alcun fatto nuovo), ovvero una eccezione-deduzione di un fatto nuovo impeditivo, modificativo del diritto. Nell'uno e nell'altro caso essa sfuggirà al regime delle eccezioni in senso proprio, e sarà rilevabile ex officio, sempre che il fatto posto a fondamento sia stato dedotto tempestivamente da una qualunque delle parti o sia stato comunque provato all'esito dell'istruttoria.
UR - http://hdl.handle.net/10447/130984
UR - http://dirittocivilecontemporaneo.com/2015/05/il-regime-processuale-delle-eccezioni-di-difetto-di-legittimazione-attiva-e-passiva-e-di-difetto-di-titolarita-del-rapporto-la-parola-alle-sezioni-unite-cass-ord-13-febbraio-2015-n-2977/#more-2114
M3 - Article
SN - 2384-8537
VL - Anno II, Numero II, aprile/giugno 2015
JO - DIRITTO CIVILE CONTEMPORANEO
JF - DIRITTO CIVILE CONTEMPORANEO
ER -