TY - JOUR
T1 - Il nesso di causalita` materiale nella responsabilita` contrattuale e la ripartizione dell’onere della prova
AU - Piraino, Fabrizio
PY - 2019
Y1 - 2019
N2 - Il saggio prende le mosse da un orientamento della Suprema Corte, in corso di consolidamento, che ritiene il nesso di causalita`nella responsabilita` professionale del medico oggetto di prova distinta rispetto all’inadempimento o alla colpa, addossandonel’onere al creditore. In tal modo, le due specie della responsabilita` civile, contrattuale e aquiliana, non divergerebbero sulversante del requisito della causalita` ed e` questo un esito sistematico di cui si puo` fondatamente dubitare. A un esameapprofondito, l’intero impianto dell’orientamento si rivela piuttosto fragile per una pluralita` di ragioni che pero` sono tuttericonducibili all’errore di fondo di trascurare le specificita` della responsabilita` contrattuale. E tuttavia queste recenti pronunzieoffrono l’occasione di approfondire la riflessione sul funzionamento del giudizio di responsabilita` contrattuale sotto il profilo,abbastanza negletto in dottrina, del ruolo della causalita` e del problema della ripartizione della relativa prova, con particolareriguardo al rischio della c.d. causa ignota. Dalla riflessione su questo punto nevralgico del giudizio di responsabilita` contrattualesi trae conferma dell’unitarieta` delle regole che governano tale giudizio, anche sul versante del rischio della causa ignota deldanno lamentato dal creditore. Emerge tuttavia anche la necessita` di adattare tali regole unitarie alla diversa configurazionedell’oggetto dell’obbligazione, soprattutto in ragione della sua determinatezza o meno. E` cosı` possibile offrire un’ulterioredimostrazione dell’irrilevanza dogmatica della distinzione in obbligazioni ‘‘di risultato’’ e obbligazioni ‘‘di mezzi’’ o di altreanaloghe categorizzazioni.
AB - Il saggio prende le mosse da un orientamento della Suprema Corte, in corso di consolidamento, che ritiene il nesso di causalita`nella responsabilita` professionale del medico oggetto di prova distinta rispetto all’inadempimento o alla colpa, addossandonel’onere al creditore. In tal modo, le due specie della responsabilita` civile, contrattuale e aquiliana, non divergerebbero sulversante del requisito della causalita` ed e` questo un esito sistematico di cui si puo` fondatamente dubitare. A un esameapprofondito, l’intero impianto dell’orientamento si rivela piuttosto fragile per una pluralita` di ragioni che pero` sono tuttericonducibili all’errore di fondo di trascurare le specificita` della responsabilita` contrattuale. E tuttavia queste recenti pronunzieoffrono l’occasione di approfondire la riflessione sul funzionamento del giudizio di responsabilita` contrattuale sotto il profilo,abbastanza negletto in dottrina, del ruolo della causalita` e del problema della ripartizione della relativa prova, con particolareriguardo al rischio della c.d. causa ignota. Dalla riflessione su questo punto nevralgico del giudizio di responsabilita` contrattualesi trae conferma dell’unitarieta` delle regole che governano tale giudizio, anche sul versante del rischio della causa ignota deldanno lamentato dal creditore. Emerge tuttavia anche la necessita` di adattare tali regole unitarie alla diversa configurazionedell’oggetto dell’obbligazione, soprattutto in ragione della sua determinatezza o meno. E` cosı` possibile offrire un’ulterioredimostrazione dell’irrilevanza dogmatica della distinzione in obbligazioni ‘‘di risultato’’ e obbligazioni ‘‘di mezzi’’ o di altreanaloghe categorizzazioni.
UR - http://hdl.handle.net/10447/362205
M3 - Article
SP - 709
EP - 738
JO - GIURISPRUDENZA ITALIANA
JF - GIURISPRUDENZA ITALIANA
SN - 1125-3029
ER -