TY - JOUR
T1 - Il difensore civico tra norma e realtà
AU - Cangelosi, Gabriella
PY - 2008
Y1 - 2008
N2 - I difensori civici tendono ad atteggiarsi come “mediatori” nei rapporti tra cittadini e pubblica Amministrazione e consentono di ripristinare condizioni di buona amministrazione compromesse dal cattivo funzionamento dei pubblici poteri; infatti, l’ombudsman deve rilevare le inadeguatezze, i vizi e gli abusi nell’uso dei poteri dell’esecutivo nell’ambito dell’Amministrazione, ma non può mai modificare, revocare o annullare i provvedimenti dell’Amministrazione.Esso si pone come punto di mediazione tra cittadini e pubblica Amministrazione, momento partecipativo nella gestione del procedimento amministrativo, stimolo e verifica dell’azione amministrativa, che deve rapportarsi, sì, ai valori di efficienza ed efficacia, ma anche a quelli di equità ed etica giuridica. In Italia, tale istituto suscita grande interesse grazie al suo accoglimento in quasi tutti gli ordinamenti regionali e, a seguito della legge 142 del 1990, nella maggior parte degli Statuti comunali e provinciali.L’ordinamento giuridico nazionale, nell’ottica di nuove forme di tutela più specificamente legate ad un ruolo “partecipativo” del cittadino, introduce la figura del difensore civico, cui si riconosce una funzione di “cerniera” sociale tra cittadini e pubblica Amministrazione, costituendo un centro di mediazione del tutto gratuito per i cittadini e forma specifica di tutela nella complessità e caoticità di norme e regolamenti, che inevitabilmente ne compromettono la certezza dei rapporti con la pubblica Amministrazione.
AB - I difensori civici tendono ad atteggiarsi come “mediatori” nei rapporti tra cittadini e pubblica Amministrazione e consentono di ripristinare condizioni di buona amministrazione compromesse dal cattivo funzionamento dei pubblici poteri; infatti, l’ombudsman deve rilevare le inadeguatezze, i vizi e gli abusi nell’uso dei poteri dell’esecutivo nell’ambito dell’Amministrazione, ma non può mai modificare, revocare o annullare i provvedimenti dell’Amministrazione.Esso si pone come punto di mediazione tra cittadini e pubblica Amministrazione, momento partecipativo nella gestione del procedimento amministrativo, stimolo e verifica dell’azione amministrativa, che deve rapportarsi, sì, ai valori di efficienza ed efficacia, ma anche a quelli di equità ed etica giuridica. In Italia, tale istituto suscita grande interesse grazie al suo accoglimento in quasi tutti gli ordinamenti regionali e, a seguito della legge 142 del 1990, nella maggior parte degli Statuti comunali e provinciali.L’ordinamento giuridico nazionale, nell’ottica di nuove forme di tutela più specificamente legate ad un ruolo “partecipativo” del cittadino, introduce la figura del difensore civico, cui si riconosce una funzione di “cerniera” sociale tra cittadini e pubblica Amministrazione, costituendo un centro di mediazione del tutto gratuito per i cittadini e forma specifica di tutela nella complessità e caoticità di norme e regolamenti, che inevitabilmente ne compromettono la certezza dei rapporti con la pubblica Amministrazione.
KW - difensore civico
KW - istituzioni
KW - normativa
KW - partecipazione
KW - pubblica Amministrazione
KW - difensore civico
KW - istituzioni
KW - normativa
KW - partecipazione
KW - pubblica Amministrazione
UR - http://hdl.handle.net/10447/38963
M3 - Article
SN - 1827-8388
VL - 2008
SP - 197
EP - 236
JO - ANNALI DELLA FACOLTÀ DI ECONOMIA. UNIVERSITÀ DI PALERMO
JF - ANNALI DELLA FACOLTÀ DI ECONOMIA. UNIVERSITÀ DI PALERMO
ER -