TY - JOUR
T1 - IL CODICE DEONTOLOGICO DI UN ORDINE PROFESSIONALE NON PUÒ OCCUPARSI DEL DECORO DELL’ATTIVITÀ DEI PROPRI ASSOCIATI?
AU - Greco, Ginevra
PY - 2015
Y1 - 2015
N2 - la Corte di giustizia ha ritenuto che, nel dettare regole come quelle previste dal codice deontologico dei geologi (e con i contenuti che sono stati precisati), l’ordine professionale assume le vesti di un’associazione d’imprese ai sensi dell’art. 101, par. 1 TFUE. Tuttavia, se nel caso concreto tali regole ledano la concorrenza spetterà al giudice del rinvio stabilirlo, verificando se esse, “in particolare quelle che fanno riferimento al criterio relativo alla dignità della professione, possano essere considerate necessarie al conseguimento dell’obiettivo legittimo collegato a garanzie accordate ai consumatori dei geologi“.Alla luce della decisione della Corte e dopo la tempestiva riassunzione della causa, il Consiglio di Stato si è definitivamente pronunciato sulla questione in data 22 gennaio 2015, pedissequamente richiamando i principi sopra enunciati. Tuttavia, permangono dubbi riguardo l’iter logico seguito dal Consiglio di Stato, che ha ritenuto che l’obiettivo della norma di cui trattasi non fornisse garanzie necessarie ai consumatori dei servizi finali.
AB - la Corte di giustizia ha ritenuto che, nel dettare regole come quelle previste dal codice deontologico dei geologi (e con i contenuti che sono stati precisati), l’ordine professionale assume le vesti di un’associazione d’imprese ai sensi dell’art. 101, par. 1 TFUE. Tuttavia, se nel caso concreto tali regole ledano la concorrenza spetterà al giudice del rinvio stabilirlo, verificando se esse, “in particolare quelle che fanno riferimento al criterio relativo alla dignità della professione, possano essere considerate necessarie al conseguimento dell’obiettivo legittimo collegato a garanzie accordate ai consumatori dei geologi“.Alla luce della decisione della Corte e dopo la tempestiva riassunzione della causa, il Consiglio di Stato si è definitivamente pronunciato sulla questione in data 22 gennaio 2015, pedissequamente richiamando i principi sopra enunciati. Tuttavia, permangono dubbi riguardo l’iter logico seguito dal Consiglio di Stato, che ha ritenuto che l’obiettivo della norma di cui trattasi non fornisse garanzie necessarie ai consumatori dei servizi finali.
UR - http://hdl.handle.net/10447/436260
M3 - Article
JO - EUROJUS
JF - EUROJUS
SN - 2384-9169
ER -