Abstract
Il divieto di segnalazione all'autorità pubblica dell'immigrato irregolare, imposto ai medici e ai paramedici cui l'immigrato si sia rivolto chiedendo assistenza sanitaria (art. 35 comma 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286), palesa la netta preminenza della tutela della salute (individuale e pubblica) rispetto a pur non disconoscibili esigenze di ordine e di sicurezza, e consacra una scelta di civiltà nel solco, anzitutto, della tutela della dignità della persona. Il contributo, muovendo dall'orizzonte costituzionale e sovranazionale, offre una riflessione sulle logiche prevaricanti della sicurezza (culminate nel varo dei "pacchetti" del 2009) e sui rischi endemici inerenti a talune ottiche di "imprenditoria della paura" coltivate, da ultimo, sul piano normativo, in tema di politiche dell'immigrazione.
Lingua originale | Italian |
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pagine (da-a) | 23-40 |
Numero di pagine | 18 |
Rivista | QUESTIONE GIUSTIZIA |
Volume | 2009 |
Stato di pubblicazione | Published - 2009 |