Abstract
L'articolo esamina il divieto di azioni esecutive stabilito dalla legge fallimentare nel caso di ammissione del debitore al concordato preventivo. Lo studio mira a dimostrare che il "divieto" di azioni esecutive non comporta la improcedibilità delle azioni pendenti (e la liberazione del bene dal pignoramento) ma una improcedibilità temporanea (ovvero una sospensione), fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione. Se il concordato non viene omologato, i creditori potranno riassumere la procedura esecutiva.
Lingua originale | Italian |
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pagine (da-a) | 736-755 |
Numero di pagine | 20 |
Rivista | IL DIRITTO FALLIMENTARE E DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI |
Volume | LXXXVI |
Stato di pubblicazione | Published - 2014 |