Abstract
La Costituzione repubblicana ha qualificato lo sciopero come diritto nella previsione dell'art. 40. La disposizione costituzionale mette in evidenza, pur nella sua estrema sintesi, l'idea che lo sciopero sia l'espressione di un conflitto, elemento caratterizzante i contesti pluralistici. Solo nel 1990, con la legge n. 146, il legislatore è intervenuto a disciplinare la materia, con una scelta che mantiene intatta l'eredità costituzionale, cioè quella del conflitto che richiede una composizione, e che individua nella Commissione di Garanzia il soggetto che deve provvedere alla composizione e al contemperamento degli interessi in conflitto.
Lingua originale | Italian |
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Titolo della pubblicazione ospite | Studi in onore di Francesco Gabriele |
Numero di pagine | 18 |
Stato di pubblicazione | Published - 2016 |