Brevi considerazioni sulla necessità di emancipare la vittima del reato dallo «status» di offeso

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Abstract

Con la sentenza 203/2021, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2 bis, l. 24 marzo 2001 n. 89: continua, pertanto, a rimanere esclusa dal novero dei legittimati a dolersi dell'eccessiva durata dell'iter procedimentale la vittima del reato, la quale, ancorché abbia subìto un patimento cagionato dall'eccessivo protrarsi delle indagini preliminari cui consegua l'estinzione del reato per prescrizione e quantunque abbia presentato querela ed esercitato i diritti e le facoltà accordatele dall'ordinamento nella veste proprio di persona offesa, non avrà diritto a beneficiare del rimedio ristorativo previsto dalla legge Pinto, se non quando si sia costituita parte civile.
Lingua originaleItalian
pagine (da-a)1230-1246
Numero di pagine17
RivistaIL FORO ITALIANO
Stato di pubblicazionePublished - 2022

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