Abstract
Con la sentenza 203/2021, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2 bis, l. 24 marzo 2001 n. 89: continua, pertanto, a rimanere esclusa dal novero dei legittimati a dolersi dell'eccessiva durata dell'iter procedimentale la vittima del reato, la quale, ancorché abbia subìto un patimento cagionato dall'eccessivo protrarsi delle indagini preliminari cui consegua l'estinzione del reato per prescrizione e quantunque abbia presentato querela ed esercitato i diritti e le facoltà accordatele dall'ordinamento nella veste proprio di persona offesa, non avrà diritto a beneficiare del rimedio ristorativo previsto dalla legge Pinto, se non quando si sia costituita parte civile.
Lingua originale | Italian |
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pagine (da-a) | 1230-1246 |
Numero di pagine | 17 |
Rivista | IL FORO ITALIANO |
Stato di pubblicazione | Published - 2022 |