Prove civili e nuovi strumenti tecnologici

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La teoria delle prove civili, consegnata all'esperienza giuridica odierna da una tradizione consolidatasi in precedenti (e per certi versi fin troppo risalenti) contesti socio-politici ed economico-giuridici, si appalesa in oggi in modo del tutto inadeguato ai processi di modernizzazione tecnologica e di ridefinizione delle ragioni di tutela collegate tanto alla organizzazione neomercatoria dei sistemi economici, quanto alla domanda di giustizia dei singoli ormai da intendere non più solo come soggetti-individui ma anche come soggetti-qualificati dal rapporto giuridico di specie (consumatori, utenti, professionisti, membri di comunità intermedie). La ricerca che si propone di finanziare ha come suo principale obiettivo l'adeguamento odierno della teoria delle prove civili, non solo con riguardo alla crescente diffusione del documento informatico e della firma digitale (v. il recente Codice dell'amministrazione digitale), ma anche alle sopravvenute accelerazioni delle prassi contrattuali, delle intermediazioni creditizie e finanziarie, dei criteri di quantificazione dei danni contrattuali ed extracontrattuali. Del problema generale dei rapporti tra prove civili e nuovi strumenti tecnologici, la ricerca che si vuol sviluppare intende dare conto attraverso un profilo specifico, certamente assai circoscritto ma indubbiamente nuovo: il documento informatico. Nel presupposto che nel profilo particolare si rispecchi il problema generale, soprattutto quando di un istituto antico, qual è il documento, la tecnologia rende possibili fenomenologie affatto nuove. L’interprete, che non sia portato ad apprezzare il nuovo solo perché tale, avrebbe infatti preferito vedere in un codice del ventunesimo secolo, qual è il nuovo Codice dell’amministrazione digitale, principi più evoluti di quelli, come la difesa dello statalismo giuspositivistico e la signoria del volere del dichiarante, che caratterizzavano i codici del diciannovesimo.

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OBIETTIVI Il documento informatico, a causa del suo carattere “effimero”, non potrebbe assumere, neppure nei casi di libertà di forma, il ruolo giuridico dei documenti convenzionali. Soltanto attraverso un’opzione del legislatore la sua rilevanza giuridica può essere asseverata, e talora estesa agli ambiti del formalismo negoziale e probatorio. La disciplina nazionale, ora contenuta principalmente nel Codice dell’amministrazione digitale, fornisce le norme di rilevanza ed efficacia e le necessarie regole tecniche. In base ad essa possono ricapitolarsi agli effetti sostanziali e probatori quattro tipi di documento informatico, per tale intendendo, secondo la definizione dell’art. 1, lett. b) del T.U., la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti: 1) il documento informatico sprovvisto di firma; 2) il documento informatico con firma elettronica (non qualificata); 3) il documento informatico con firma elettronica qualificata (con particolare riguardo al suo tipo digitale); 4) il documento informatico con firma digitale autenticata. Il Codice dell’amministrazione digitale ha dato soddisfazione alla necessità di una regolamentazione che fornisse indicazioni sull’ambito di utilizzabilità dei documenti informatici ed eliminato la caotica e disordinata stratificazione di normative specificamente volte a disciplinare la materia. Tuttavia, due problemi di ordine generale restano aperti. Il primo - del quale il legislatore nazionale ha la piena responsabilità - riguarda la scelta di politica legislativa. Il trasferimento on-line degli scambi acquista significato soprattutto per l’accelerazione, l’incentivazione, e il superamento delle frontiere che consente. In questo quadro, però, avere ribaltato sul destinatario della dichiarazione sottoscritta con firma digitale, che non ha il potere di controllarne la legittimità, il rischio per l’abuso, sembra piuttosto irrazionale. Secondo l’analisi economica del diritto il legislatore deve far ricadere i rischi del traffico giuridico su colui che meglio è in grado di prevenirli e prendere i provvedimenti opportuni. Ma il destinatario della dichiarazione sottoscritta con firma digitale non ha alcuna possibilità di farlo. Tutto ciò che egli potrà fare sarà abbandonare il contatto on-line e tornare alla carta e al notaio, per assicurarsi che la dichiarazione pervenuta corrisponda effettivamente alla volontà di chi ne appare sottoscrittore. Il secondo - del quale il legislatore nazionale non è invece responsabile - riguarda la razionalità di una disciplina giuridica (solo) nazionale degli scambi on-line. L’importanza che essi rivestono nel traffico transfrontaliero e la necessità della formazione di un mercato unico europeo sono ragioni decisive per un diritto dei documenti informatici non solo armonizzato ma sostanzialmente unificato nell’ambito europeo. METODI 1. Ricognizione delle fonti normative nazionali e sovranazionali, dei progetti di legge, delle raccomandazioni e dei pareri espressi da organismi nazionali e sopranazionali, delle pronunce giurisprudenziali e dei contributi dottrinari più significativi in materia di prove civili e nuovi strumenti tecnologici. 2. Analisi ragionata dei materiali raccolti e approfondimento dei punti critici: rapporti tra prove civili e nuovi strumenti tecnologicii; principi del diritto dell’informatica nel quadro del diritto privato attuale; struttura del diritto privato dei documenti informatici: i cinque tipi di documento informatico e i loro effetti sostanziali e probatori Risultati parziali attesi: completezza e significatività del materiale giurisprudenziale, dottrinario e normativo selezionato. Criteri suggeriti per la valutazione globale e delle singole fasi: completezza e significatività dei materiali selezionati; ricaduta del sistema di regole e principi nel nostro ordinamento; novità del risultato finale.
StatoAttivo
Data di inizio/fine effettiva1/1/05 → …

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