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La crisi della BSE ha portato la Comunità europea a intervenire direttamente nei mercati agricoli e alimentari, allo scopo di tutelare la salute dei cittadini dai possibili rischi legati al consumo del cibo.
La valutazione, la gestione e la comunicazione del rischio assurgono ad oggetto di nuove funzioni pubbliche attribuite agli Stati o spesso, direttamente, alle stesse istituzioni comunitarie. La libertà economica risulta assoggettata, per tal via, a nuovi poteri conformativi, idonei a condizionarne e, in certi casi, inibirne lo svolgimento.
Gli approcci alla regolazione del rischio sanitario rinvenibili nella legislazione e nella giurisprudenza di matrice comunitaria con riferimento ai settori considerati sono tendenzialmente due. Il primo, schematicamente, potrebbe definirsi “a rischio zero”, interpretando il principio di precauzione come “principio generale del diritto comunitario che fa obbligo alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente, facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali interessi sugli interessi economici” (v. Trib. 21.10.2003, T-392/02; 11.7.2007 T-229/04; 11.9.2002, T-13/99; 11.9.2002, T-70/99; 28.1.2005, 158/03; 3.9.2009, T- 326/07). Il secondo approccio reputa, invece, essenziale all’applicazione del principio di precauzione il rispetto di un rigoroso canone di proporzionalità: un canone che comprende la valutazione del rischio per la salute, anziché assumere tale esigenza come un valore assoluto (cfr. CGCE 14.7.1983 C- 174-82, 23.9.2003, C- 92/01; 2.12.2004, C-41/02; 5.2. 2004 C-24/00; 5.2.2004, C- 270/02; 15.11.2007, C-319/05; 5.3.2009, C-88/07).
Tali approcci sono sintomatici di due modi profondamente diversi di concepire la regolazione del rischio sanitario (Sunstein, 2002; Majone, 2005).
L’intento dell’unità di Palermo è quello di ricondurre a sistema le ipotesi in cui l’azione pubblica è orientata a una lettura massimalista della precauzione, intesa come assoluta preminenza del bene salute sulle libertà economiche, e quelle in cui, al contrario, l’incertezza scientifica conduce a decisioni frutto di un equilibrato bilanciamento tra gli interessi in gioco. A tal fine, la metodologia che si intende adottare è quella di individuare sotto-sistemi omogenei di disciplina, anche attraverso la predisposizione di un quadro sinottico che evidenzi analogie e differenze, tra tipi di regolazione, in punto di: articolazione dei procedimenti, obblighi di informazione e consultazione pubblica, poteri partecipativi, natura e composizione degli organi preposti alla valutazione del rischio e rapporti con quelli titolari dei poteri di gestione e comunicazione, struttura dell’istruttoria e riparto dell’onere della prova procedimentale, dipendenza della decisione dall’evoluzione tecnico-scientifica e infine, regime giuridico della decisione con particolare riferimento alla sua rivedibilità e sindacabilità giurisdizionale. Tale metodo permetterà di mettere in evidenza le trasformazioni cui va incontro il diritto amministrativo, che, chiamato a disciplinare questioni ancora controverse dal punto di vista scientifico e pertanto in rapida evoluzione, diviene rigido nelle procedure ma incerto nella sostanza. La conformazione (e la limitazione) delle libertà economiche nei settori agricolo e alimentare sembra, così, rendere evanescente lo stesso principio di certezza del diritto e dei traffici giuridici.
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Effective start/end date | 1/1/12 → … |
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